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Transizione 4.0 e le Stampanti 3D – Ecco i bonus (aggiornato 2022)

Il Piano Transizione 4.0 è la nuova politica industriale del Paese, più inclusiva e attenta alla sostenibilità.

In particolare, il Piano prevede una maggiore attenzione all’innovazione, agli investimenti green e per le attività di design e ideazione estetica.

Leggi la presentazione del Ministro – Transizione 4.0, una nuova politica industriale per il Paese

FONTE: https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40

BONUS DEL 40% IN SCADENZA

il bonus industria 4.0 per le stampanti 3D sarà del 40% solo fino al 31/12/2022, a partire dal 2023 tale bonus verrà ridotto al 20%. Per tutti gli ordini confermati entro il 2022 con un acconto e poi consegnati entro i primi 6 mesi del 2023 si applicherà sempre il 40% relativo al 2022.

Si applica anche alle Stampanti 3D ?

Certamente, il bonus “Industria 4.0” è applicabile a tutte quelle stampanti che soddisfano i requisiti dell’allegato A in particolare le stampanti di Raise3D modelli PRO2-E2-E2CF e la nuova PRO3 in uscita nel 2022, possono essere inserite come “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali” . Più in basso troverai le istruzioni da seguire per poter accedere al bonus e la certificazione da parte di Raise3D che i prodotti rispondono alle richieste dell’allegato A.

Cosa vuol dire interconnettere la stampante alla rete ?

Questo è uno dei punti che crea maggior confusione e fa desistere la maggior parte degli utenti. Il requisito fondamentale per poter accedere al credito d’imposta è che il bene sia interconnesso alla rete aziendale e possa dialogare con gestionali di produzione, altre macchine, fornitori esterni ecc ecc. Per rientrare nelle specifiche del MISE è importante che l’isola produttiva sia 4.0 e non tutta l’azienda.

Se l’azienda dispone di un gestionale produttivo questo deve poter dialogare con la stampante, prendiamo l’esempio delle stampanti RAISE3D: è possibile accedere a tutti i parametri di lavorazione e resoconti attraverso le API dedicate, in questo modo sarà possibile comunicare direttamente con il gestionale o fornitori esterni. Inoltre è possibile capire in qualsiasi momento quale tipo di intervento è stato effettuato sulla stampante (cambio filo, pausa dell’operatore ecc ecc) e su quale unità (ogni stampante dispone di un indirizzo IP univoco).

Parametri di lavoro (esempio)

Se l’azienda non dispone di un gestionale dedicato non è obbligata ad acquistarne uno per tutta l’azienda, deve però esportare ed analizzare in autonomia i report di fine stampa e crearsi un gestionale dedicato. Se la stampante non genera questo tipo di output non può essere considerato un bene 4.0. La cosa più comoda è invece utilizzare RAISE CLOUD collegando la propria stampante e gestendo le stampe direttamente dal cloud. Il risultato è un gestionale completo e che tiene traccia di tutta la produzione effettuata con la stampante analizzando costi, tempi e materiali consumati.

Raise Cloud e tutte le funzione di report/analisi

La relazione tecnica e l’autocertificazione – DATA CERTA

Oltre all’autocertificazione del legale rappresentante (sotto i 300.000€) è necessario allegare anche una relazione tecnica che chiarisca i seguenti punti:

  1. COME E’ STATA INTERCONNESSA: vedi paragrafo sopra, spiegare in modo dettagliato come è avvenuta l’interconnessione al sistema e come si tiene traccia della produzione. Non basta la dichiarazione del produttore della stampante a rendere il bene automaticamente 4.0, siamo noi che dobbiamo poi interconnetterlo fisicamente.
  2. PERCHE’ VIENE UTILIZZATO IL BENE: questo è un punto che molti tralasciano ma è fondamentale… il bene, per poter beneficiare del credito d’imposta, deve essere inserito in azienda per produrre reddito:
    1. Che serva per produrre un prodotto
    2. Che serva a supporto della produzione
    3. Che l’utilizzo del bene serva a sostegno della produzione di reddito

In sostanza non si può acquistare una stampante 3D come bene 4.0 e poi tenerlo spento in showroom (o in casa…) come demo unit (anche se questo punto in realtà è contradditorio perchè tecnicamente una unità demo potrebbe servire ad aumentare le vendite…). Però se acquistata per produzione interna di componenti o per effettuare service conto terzi è perfettamente legittimo. Per chiarire ulteriormente la questione è valido questo esempio:

Il classico fotocopiatore/stampante 2D può essere un bene 4.0 se in un’azienda non viene utilizzato per fare le classiche fotocopie di routine ma magari per stampare manuali da allegare/introdurre nei prodotti, in questo caso sarebbe a supporto della produzione e non un classico strumento da ufficio e basta.

ATTENZIONE: molti si dimenticano la DATA CERTA ovvero, relazione e autocertificazione DEVONO essere auto-inviate tramite PEC pena la non validità della dichiarazione (e relativa multa…)

Comunicazione al MISE: non è obbligatorio effettuare la comunicazione al MISE anche se in realtà è consigliato

Per ulteriori informazioni consigliamo la lettura di questi articoli:

https://www.miotti.org/wp/insidie-autocertificazione-iperammortamento/

https://quadrasrl.net/transizione-4-0-domande-e-risposte-per-chi-vende-e-acquista-macchine/

A cosa serve

Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Scopri le stampanti Raise3D

Quali vantaggi

A tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle seguenti condizioni:

1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (STAMPANTI 3D)
(allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento)

2021

  • 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2022

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2023

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro

2. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0
(allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  • 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

3. Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento)
diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A

2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.


4. Altri beni strumentali immateriali 
diversi da quelli ricompresi nel citato allegato B:

2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1milione di euro.

2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1milione di euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% se i beni riguardano investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 della legge del 22 maggio 2017 n. 81.

A chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Il credito d’imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Come si accede

Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (autocertificazione)

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